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Document 62017CN0693

    Causa C-693/17 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2017 dalla BMB sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2017, causa T-695/15, BMB sp. z o.o. / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    GU C 142 del 23.4.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 142/20


    Impugnazione proposta il 10 dicembre 2017 dalla BMB sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2017, causa T-695/15, BMB sp. z o.o. / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    (Causa C-693/17 P)

    (2018/C 142/27)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: BMB sp. z o.o. (rappresentante: K. Czubkowski, radca prawny)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Ferrero SpA

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 settembre 2017, causa T-695/15, notificata alla ricorrente l’11 ottobre 2017; e

    annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’8 settembre 2015, procedimento R 1150/2012-3;

    in via subordinata, annullare la sentenza e rinviare la causa al Tribunale qualora lo stato degli atti non consenta una decisione da parte della Corte di giustizia.

    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente chiede inoltre che la Corte voglia:

    condannare la Ferrero Spa e l’EUIPO alle spese della presente impugnazione; e

    condannare la Ferrero Spa e l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale; e

    condannare la Ferrero Spa alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO per quanto riguarda la decisione di quest’ultimo.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce 2 motivi.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), dovuta all’errore di diritto ed al manifesto errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare:

    i.

    che la riproduzione grafica del marchio anteriore è contenuta nel disegno contestato;

    ii.

    che il marchio anteriore e il disegno contestato sono molto simili; e

    iii.

    che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore nel dichiarare che sussiste un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il disegno contestato.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con i principi generali di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento, dovuta ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare che il riferimento effettuato dalla commissione di ricorso all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (2) al punto 33 della sua decisione, costituisce un mero errore formale che non ha avuto un effetto determinante sulla risoluzione della controversia, e che non è necessario prendere in considerazione la giurisprudenza nazionale sulla registrazione internazionale nella valutazione del rischio di confusione.


    (1)  GU 2002, L 3, pag. 1

    (2)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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