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Document 62017CN0661
Case C-661/17: Reference for a preliminary ruling from the High Court (Ireland) made on 27 November 2017 — M.A., S.A., A.Z. v The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
Causa C-661/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 novembre 2017 — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
Causa C-661/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 novembre 2017 — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
GU C 42 del 5.2.2018, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 novembre 2017 — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
(Causa C-661/17)
(2018/C 042/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrenti: M.A., S.A., A.Z.
Convenuti: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’autorità nazionale competente, quando esamina il trasferimento al Regno Unito di un richiedente la protezione ai sensi del regolamento n. 604/2013 (1), nell’esaminare questioni che si pongono in relazione al potere discrezionale di cui all’articolo 17 e/o qualsiasi altra questione di tutela dei diritti fondamentali nel Regno Unito, sia tenuta a non prendere in considerazione le circostanze esistenti al momento di tale esame per quanto riguarda il proposto recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
2) |
Se la nozione di «Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente», di cui al regolamento n. 614/2013, includa il ruolo dello Stato membro nell’esercizio del potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 del regolamento medesimo. |
3) |
Se le funzioni di uno Stato membro [ai sensi dell’] articolo 6 del regolamento n. 604/2013 comprendano il potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 di detto regolamento. |
4) |
Se la nozione di ricorso effettivo si applichi a una decisione di primo grado ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 604/2013, cosicché deve essere messo a disposizione un’impugnazione o un ricorso equivalente avverso siffatta decisione e/o la legislazione nazionale che prevede un procedimento d’impugnazione avverso una decisione di primo grado ai sensi del regolamento debba essere interpretata nel senso che essa comprende un ricorso avverso una decisione ex articolo 17. |
5) |
Se dall’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, discenda che, in mancanza di prove volte a inficiare la presunzione che è nell’interesse [Or. 16] superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori, l’autorità nazionale competente non è tenuta a esaminare siffatto interesse superiore separatamente da quello dei genitori come questione separata o come un punto di partenza per valutare se il trasferimento debba avere luogo. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).