Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0505

    Causa C-505/17 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2017 dalla Groupe Léa Nature avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2017, causa T-341/13, RENV: Groupe Léa Nature / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

    GU C 437 del 18.12.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 437/15


    Impugnazione proposta il 18 agosto 2017 dalla Groupe Léa Nature avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2017, causa T-341/13, RENV: Groupe Léa Nature / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

    (Causa C-505/17 P)

    (2017/C 437/18)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Groupe Léa Nature (rappresentante: E. Baud, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Debonair Trading Internacional Lda

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2017;

    rinviare la causa al Tribunale, e

    condannare la Debonair alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi:

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto non vi è stata applicazione dell’orientamento costante della giurisprudenza circa la valutazione del rischio di confusione tra i marchi.

    A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha:

    applicato i criteri pertinenti richiesti per determinare il pubblico di riferimento;

    valutato correttamente la somiglianza tra i segni;

    applicato in modo adeguato i requisiti pertinenti per valutare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso; e

    proceduto a una valida analisi della valutazione complessiva del rischio di confusione.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in quanto non vi è stata applicazione dell’orientamento costante della giurisprudenza riguardo all’uso che arreca pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore.

    A sostegno di tale motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha:

    applicato tutti i criteri richiesti per stabilire la notorietà di un marchio anteriore;

    valutato correttamente la somiglianza tra i segni;

    proceduto a un’analisi valida quanto all’esistenza di un nesso che il pubblico di riferimento può stabilire tra i marchi; e

    valutato in modo adeguato il pregiudizio che l’uso di una domanda di registrazione di marchio può arrecare alla notorietà di un marchio anteriore.


    Top