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Document 62017CN0479

    Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea

    GU C 369 del 30.10.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 369/4


    Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea

    (Causa C-479/17 P)

    (2017/C 369/05)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly, Solicitor, F. Louis, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata da: 1) Corte di giustizia dell’Unione europea; 2) Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    Annullare la sentenza impugnata, in quanto il punto 3 del suo dispositivo ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento danni, da essa presentata e basata sugli articoli 268 e 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    2)

    Stabilire se la Corte stessa possa pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento danni presentata dalla ricorrente e, di conseguenza:

    a)

    ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di risarcire la Guardian Europe per i danni causati a causa dell’omessa pronuncia del Tribunale entro un termine ragionevole, in conformità all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali, segnatamente mediante il pagamento dei seguenti importi: i) a titolo di danno emergente/lucro cessante EUR 1 388 000; ii) a titolo di spese di garanzia aggiuntive nella misura di EUR 143 675,78; nonché (iii) a titolo di danni morali, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla Guardian nella decisione;

    b)

    ingiungere all’Unione europea, rappresentata dalla Commissione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di risarcire la Guardian per i danni da essa subìti a causa della violazione, da parte della Commissione e del Tribunale, del principio della parità di trattamento, segnatamente mediante il pagamento dei seguenti importi: i) a titolo di danno emergente/lucro cessante EUR 7 712 000; e (ii) a titolo di danni morali, l’importo equivalente a un’adeguata percentuale dell’ammenda inflitta alla Guardian nella decisione;

    c)

    attribuire interessi compensativi sugli importi di cui alle lettere a) (a decorrere dal 27 luglio 2010 fino alla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione) e b) (a decorrere dal 19 novembre 2010 fino alla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione), al tasso annuo dell’inflazione, determinato, per il periodo di cui trattasi, da Eurostat nello Stato membro (Lussemburgo) in cui la Guardian Europe ha sede;

    d)

    attribuire interessi di mora sugli importi di cui alle lettere a) e b), a decorrere dalla data della pronuncia di questa Corte sull’impugnazione fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali;

    3)

    nei limiti in cui rileva, in alternativa rispetto ad ognuna delle lettere da a) a d) del punto 2, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci sul merito del ricorso;

    nonché

    4)

    ingiungere alle convenute di pagare le spese della ricorrente con riferimento alla presente impugnazione e quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo, concludendo che la Guardian Europe non ha subìto alcun danno da lucro cessante a causa dell’inadempimento da parte del Tribunale stesso dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    2)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE, non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo e ha raggiunto conclusioni sostanzialmente inesatte, inesattezza che risulta evidente dai documenti sottoposti al Tribunale, allorché esso ha dichiarato che la Guardian Europe ha sopportato soltanto l’82 % delle perdite collegate alle spese di garanzia pagabili durante il periodo dell’irragionevole ritardo in cui il Tribunale è incorso nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    3)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE concludendo che la Guardian Europe non ha subito danni morali a causa dell’inadempimento dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione.

    4)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo (1) — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione, non ha causato un lucro cessante alla Guardian Europe.

    5)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione, non ha causato danni morali alla Guardian Europe.

    nonché

    6)

    Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che soltanto la decisione del giudice di ultima istanza — e pertanto non il Tribunale — può far sorgere la responsabilità per danni determinati da una violazione del diritto dell’Unione europea.


    (1)  Decisione C(2007) 5791 definitivo, della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 — Vetro piano)


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