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Document 62017CN0479
Case C-479/17 P: Appeal brought on 8 August 2017 by Guardian Europe Sàrl against the judgment of the General Court (Third Chamber, Extended Composition) delivered on 7 June 2017 in Case T-673/15: Guardian Europe v European Union
Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
Causa C-479/17 P: Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
GU C 369 del 30.10.2017, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 369/4 |
Impugnazione proposta l’8 agosto 2017 dalla Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe/Unione europea
(Causa C-479/17 P)
(2017/C 369/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: C. O’Daly, Solicitor, F. Louis, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata da: 1) Corte di giustizia dell’Unione europea; 2) Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1) |
Annullare la sentenza impugnata, in quanto il punto 3 del suo dispositivo ha parzialmente respinto la domanda di risarcimento danni, da essa presentata e basata sugli articoli 268 e 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
2) |
Stabilire se la Corte stessa possa pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento danni presentata dalla ricorrente e, di conseguenza:
|
3) |
nei limiti in cui rileva, in alternativa rispetto ad ognuna delle lettere da a) a d) del punto 2, rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci sul merito del ricorso; nonché |
4) |
ingiungere alle convenute di pagare le spese della ricorrente con riferimento alla presente impugnazione e quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo, concludendo che la Guardian Europe non ha subìto alcun danno da lucro cessante a causa dell’inadempimento da parte del Tribunale stesso dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione. |
2) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE, non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo e ha raggiunto conclusioni sostanzialmente inesatte, inesattezza che risulta evidente dai documenti sottoposti al Tribunale, allorché esso ha dichiarato che la Guardian Europe ha sopportato soltanto l’82 % delle perdite collegate alle spese di garanzia pagabili durante il periodo dell’irragionevole ritardo in cui il Tribunale è incorso nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione. |
3) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE concludendo che la Guardian Europe non ha subito danni morali a causa dell’inadempimento dell’obbligo di statuire in tempi ragionevoli nella causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione. |
4) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE e non ha osservato l’obbligo di applicare il concetto di «impresa» come risultante dal diritto europeo dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo (1) — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione, non ha causato un lucro cessante alla Guardian Europe. |
5) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che la violazione del principio della parità di trattamento nella decisione della Commissione n. C(2007) 5791 definitivo — Vetro piano e nella sentenza del Tribunale, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione, non ha causato danni morali alla Guardian Europe. nonché |
6) |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha violato l’articolo 268 e l’articolo 340, secondo comma, TFUE dichiarando che soltanto la decisione del giudice di ultima istanza — e pertanto non il Tribunale — può far sorgere la responsabilità per danni determinati da una violazione del diritto dell’Unione europea. |
(1) Decisione C(2007) 5791 definitivo, della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 — Vetro piano)