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Dokuments 62017CN0208

    Causa C-208/17 P: Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NF avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF/Consiglio europeo

    GU C 231 del 17.7.2017., 12./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 231/12


    Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NF avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF/Consiglio europeo

    (Causa C-208/17 P)

    (2017/C 231/16)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: NF (rappresentante: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo;

    pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-192/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte;

    rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Difetto di motivazione;

    2)

    Mancato esame adeguato della questione se l’accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto;

    3)

    Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti;

    4)

    Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso;

    5)

    Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali;

    6)

    Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti;

    7)

    Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti;

    8)

    Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83.


    Augša