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Document 62017CA0675
Case C-675/17: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 December 2018 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato — Italy) — Ministero della Salute v Hannes Preindl (Reference for a preliminary ruling — Recognition of professional qualifications — Directive 2005/36/EC — Recognition of the evidence of formal qualifications obtained following periods of partially overlapping training — Host Member State’s powers of investigation)
Causa C-675/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl (Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili — Poteri di verifica dello Stato membro ospitante)
Causa C-675/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl (Rinvio pregiudiziale — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili — Poteri di verifica dello Stato membro ospitante)
GU C 44 del 4.2.2019, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl
(Causa C-675/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili - Poteri di verifica dello Stato membro ospitante))
(2019/C 44/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Appellante: Ministero della Salute
Appellato: Hannes Preindl
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. |
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2) |
L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. |