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Document 62017CA0526

    Causa C-526/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Concessioni di lavori pubblici – Proroga della durata di una concessione esistente per la costruzione e gestione di un’autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara)

    GU C 399 del 25.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 399/4


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana

    (Causa C-526/17) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Concessioni di lavori pubblici - Proroga della durata di una concessione esistente per la costruzione e gestione di un’autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara)

    (2019/C 399/04)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, P. Ondrůšek e A. Tokár, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, assistita da V. Nunziata, E. de Bonis e P. Pucciariello, avvocati dello Stato)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno Cecina dell’autostrada A12 Livorno Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla Repubblica italiana. A carico della Repubblica italiana resta un quarto delle proprie spese.


    (1)  GU C 347 del 16.10.2017.


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