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Document 62017CA0380

Causa C-380/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Articolo 12 — Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale — Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria — Rigetto di una domanda di visto)

GU C 16 del 14.1.2019, pp. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-380/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 12 - Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale - Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Rigetto di una domanda di visto))

(2019/C 16/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: K, B

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

1)

La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale normativa:

preveda che un siffatto motivo di rigetto non possa essere utilizzato in situazioni in cui particolari circostanze rendono oggettivamente scusabile la presentazione tardiva della prima domanda;

preveda che le persone interessate siano pienamente informate delle conseguenze della decisione di rigetto della loro prima domanda e delle misure che sono tenute ad adottare al fine di far valere efficacemente il loro diritto al ricongiungimento familiare, e

garantisca che i soggiornanti riconosciuti come rifugiati continuino a godere delle condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare applicabili ai rifugiati, previste agli articoli 10 e 11 o all’articolo 12, paragrafo 2, della suddetta direttiva.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


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