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Document 62017CA0257

Causa C-257/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Articolo 15 — Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo — Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica)

GU C 16 del 14.1.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-257/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 15 - Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica))

(2019/C 16/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: C, A

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

1)

La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ad interpretare l’articolo 15 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, nelle quali il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ad un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione europea che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, ove tale disposizione sia stata resa applicabile a dette situazioni, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

2)

L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 non osta ad una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, presentata da un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

3)

L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 non osta ad una normativa nazionale che prevede che il permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda ad esso relativa.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


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