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Document 62017CA0244

Causa C-244/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2017/477 — Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Regola di voto)

GU C 399 del 5.11.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-244/17) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2017/477 - Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale - Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Regola di voto))

(2018/C 399/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, L. Gussetti e P. Aalto, agenti, poi L. Havas e L. Gussetti, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e P. Mahnič Bruni, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2017/477 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


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