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Document 62017CA0021

Causa C-21/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione — Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione — Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva — Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Applicabilità — Articolo 8 e allegato II — Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto — Assenza del modulo standard — Conseguenze)

GU C 399 del 5.11.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o.

(Causa C-21/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione - Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione - Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva - Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Applicabilità - Articolo 8 e allegato II - Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto - Assenza del modulo standard - Conseguenze))

(2018/C 399/08)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Catlin Europe SE

Convenuta: O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso.

In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


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