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Document 62017CA0017

    Causa C-17/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Articolo 8 — Regimi di previdenza complementari — Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia — Livello di tutela minima garantito)

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/6


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund

    (Causa C-17/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Articolo 8 - Regimi di previdenza complementari - Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia - Livello di tutela minima garantito))

    (2018/C 399/07)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Appeal

    Parti

    Ricorrente: Grenville Hampshire

    Convenuto: The Board of the Pension Protection Fund

    Con l’intervento di: Secretary of State for Work and Pensions

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50 % del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare.

    2)

    L’articolo 8 della direttiva 2008/94, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board of the Pension Protection Fund (Board del Fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito).


    (1)  GU C 78 del 13.3.2017.


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