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Document 62016TN0701

    Causa T-701/16 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-91/15, AV/Commissione

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/37


    Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-91/15, AV/Commissione

    (Causa T-701/16 P)

    (2017/C 014/45)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

    Parte controinteressata nel procedimento: AV (Cadrezzate, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    rimettere la causa dinanzi al Tribunale in qualità di giudice di primo grado;

    riservare la decisione sulle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su due errori di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso. In primo luogo, il TFP avrebbe annullato la decisione controversa, vale a dire la decisione della Commissione, del 16 settembre 2014, di applicare alla controparte la riserva medica prevista dall’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di rifiutarle il beneficio dell'indennità di invalidità, benché l’annullamento di una decisione per violazione del principio del termine ragionevole costituisca soltanto un’eccezione. In secondo luogo, il TFP avrebbe ritenuto erroneamente che il ritardo eccessivo nel prendere la decisione potesse pregiudicare il contenuto stesso della decisione. La ricorrente constaterebbe peraltro una violazione dell’obbligo di motivazione quanto a questo secondo aspetto.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto che risulterebbe dal fatto che, dato che il TFP ha annullato la decisione controversa statuendo che il termine per l’espletamento delle procedure amministrative, ritenuto eccessivo, incideva sul contenuto stesso della decisione, la sentenza impugnata violerebbe il principio dell’autorità di cosa giudicata.


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