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Document 62016TA0571

Causa T-571/16: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — PT/BEI («Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2014 — Procedimento precontenzioso — Ricevibilità — Diritto di essere ascoltato — Principio della presunzione di innocenza — Responsabilità — Danno morale»)

GU C 220 del 1.7.2019, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/33


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — PT/BEI

(Causa T-571/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione della carriera - Esercizio di valutazione 2014 - Procedimento precontenzioso - Ricevibilità - Diritto di essere ascoltato - Principio della presunzione di innocenza - Responsabilità - Danno morale»)

(2019/C 220/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: PT (rappresentante: E. Nordh, avocat)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente, G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams e G. Faedo, successivamente G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da M. Johansson, B. Wägenbaur, avocats, e da J. Currall, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BEI recante adozione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l’esercizio 2014 e del rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per l’esercizio 2014, nonché delle decisioni della BEI, relativamente al 2015, di non promuoverlo, di non concedergli alcun bonus individuale e di aumentare il suo stipendio dell’1,20% e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il rapporto di valutazione di PT relativo all’esercizio di valutazione 2014 è annullato.

2)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare a PT, a titolo dei danni morali subiti, un importo pari a EUR 2 000 oltre ad interessi di mora, a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti.

3)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

4)

La BEI è condannata alle spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-145/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il giorno 1.9.2016).


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