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Document 62016TA0495

    Causa T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Hristov/Commissione e EMA («Funzione pubblica — Nomina — Posto di direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione — EMA — Procedura di selezione e di nomina — Composizione del comitato di preselezione — Imparzialità — Criteri di valutazione — Nomina di un altro candidato — Autorità di cosa giudicata»)

    GU C 382 del 13.11.2017, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 382/42


    Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Hristov/Commissione e EMA

    (Causa T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II) (1)

    ((«Funzione pubblica - Nomina - Posto di direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione - EMA - Procedura di selezione e di nomina - Composizione del comitato di preselezione - Imparzialità - Criteri di valutazione - Nomina di un altro candidato - Autorità di cosa giudicata»))

    (2017/C 382/50)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: nella causa T-495/16 RENV I, M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska e, nella causa T-495/16 RENV II, inizialmente M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, in seguito M. Ekimdzhiev e K. Boncheva, avvocati)

    Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: G. Berscheid e N. Nikolova, agenti)

    Oggetto

    Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, segnatamente, l’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con la quale essa proponeva al consiglio di amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, e della decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA nonché il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa di dette decisioni.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Emil Hristov è condannato alle spese sostenute nelle cause F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II.


    (1)  GU C 184 del 23.6.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-2/12)


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