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Document 62016TA0232

    Causa T-232/16 P: Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Innalzamento dell’età pensionabile — Decisione recante diniego della rivalutazione dell’abbuono dei diritti a pensione — Principio ne ultra petita — Errore di diritto — Obbligo di motivazione»)

    GU C 63 del 27.2.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/28


    Sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2017 — Commissione/Frieberger e Vallin

    (Causa T-232/16 P) (1)

    ((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Riforma dello Statuto - Innalzamento dell’età pensionabile - Decisione recante diniego della rivalutazione dell’abbuono dei diritti a pensione - Principio ne ultra petita - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))

    (2017/C 063/39)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

    Oggetto

    Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15, EU:F:2016:26).

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Frieberger e Vallin/Commissione (F-3/15), è annullata.

    2)

    Il ricorso proposto dal sig. Jürgen Frieberger e dal sig. Benjamin Vallin dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-3/15 è respinto.

    3)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

    4)

    Il sig. Frieberger e il sig. Vallin sono condannati a sopportare le spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ivi incluse le spese della Commissione europea.


    (1)  GU C 243 del 4.7.2016.


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