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Document 62016CN0594

    Causa C-594/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 novembre 2016 — Enzo Buccioni/Banca d’Italia

    GU C 63 del 27.2.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 novembre 2016 — Enzo Buccioni/Banca d’Italia

    (Causa C-594/16)

    (2017/C 063/19)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Enzo Buccioni

    Resistente: Banca d’Italia

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall’articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l’interesse all’accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;

    2)

    se, in conseguenza di ciò, l’articolo 22, paragrafo 2, nonché l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell’articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell’Unione, per cui l’accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di burden sharing, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un’autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;

    3)

    se pertanto, considerando l’articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (2), e le norme dell’ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate al punto [1)] nel senso che l’accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell’istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l’istante non faccia richiesta d’accesso esclusivamente nell’ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell’istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adisca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un’autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del burden sharing in sede di una procedura di risoluzione dell’insolvenza dell’istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi.


    (1)  GU L 287, pag. 63.

    (2)  GU L 176, pag. 338.


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