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Document 62016CN0413

    Causa C-413/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/11


    Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

    (Causa C-413/16 P)

    (2017/C 046/14)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, S.L. (rappresentanti: J.L. Gracia Albero e F. Miazzetto, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare in toto la sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO (T-6/15, EU:T:2016:310);

    emettere una sentenza che accolga integralmente le conclusioni formulate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;

    condannare l’EUIPO alle spese, incluse tutte quelle sostenute finora dinanzi alla prima commissione di ricorso del medesimo Ufficio e dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione si fonda sull’errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) e, specificamente, sui seguenti argomenti o motivi:

    1.

    La sentenza impugnata stabilisce a torto il carattere distintivo dell’elemento «OCEAN».

    Snatura i mezzi di prova apportati e li valuta in modo illogico.

    La sentenza, inoltre, disapplica la pertinente giurisprudenza in materia, vale a dire quella sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-479/12 (2) (valuta la prova fornita in modo eccessivamente rigoroso, ove si consideri la difficoltà dell’oggetto probatorio) e C-24/05 P (3) (tralascia l’impressione del consumatore di riferimento).

    2.

    La sentenza impugnata valuta erroneamente il carattere dominante dei vari elementi.

    Snaturamento dei fatti. Incoerenza tra gli argomenti considerati nella sentenza per concludere nel senso del carattere dominante degli elementi denominativi.

    Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-251/95 (4) e C-342/97 (5) (la sentenza rimanda a un consumatore di riferimento completamente snaturato).

    Errata applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nella sentenza relativa alla causa T-134/06 (6) (applicazione incoerente della definizione offerta per la nozione di «elemento dominante»).

    Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nelle sentenze relative alle cause riunite T-83/11 e T-84/11 (7). La sentenza non tiene conto della giurisprudenza esistente per fattispecie in cui un determinato mercato risulta saturo.

    3.

    La sentenza impugnata valuta erroneamente la somiglianza tra i marchi ignorando circostanze rilevanti ai fini di tale analisi.

    Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-251/95, unitamente alle sentenze emesse nelle cause C-361/04 P (8) e C-342/97 (9).

    4.

    La sentenza impugnata conclude a torto nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

    (2)  EU:C:2014:75.

    (3)  EU:C:2006:421.

    (4)  EU:C:1997:528.

    (5)  EU:C:1999:323.

    (6)  EU:T:2007:387.

    (7)  EU:T:2012:592.

    (8)  EU:C:2006:25.

    (9)  EU:C:1999:323.


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