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Document 62016CA0363

Causa C-363/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recupero — Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3 — Società beneficiaria dichiarata fallita — Procedure di insolvenza — Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare — Cessazione delle attività — Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di rilancio delle attività — Obbligo di informazione — Mancata esecuzione)

GU C 83 del 5.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-363/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recupero - Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 14, paragrafo 3 - Società beneficiaria dichiarata fallita - Procedure di insolvenza - Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare - Cessazione delle attività - Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di rilancio delle attività - Obbligo di informazione - Mancata esecuzione))

(2018/C 083/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e V. Karra, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini impartiti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2012/541/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato SA.26534 (C 27/2010 ex NN 6/2009), concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE, e non avendo comunicato adeguatamente alla Commissione europea le misure adottate in applicazione di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 2 a 4 di detta decisione nonché in forza del Trattato FUE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


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