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Document 62016CA0111

    Causa C-111/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine — Italia) — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Misure di emergenza — Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 — Mantenimento o rinnovo della misura — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Articoli 53 e 54 — Presupposti d’applicazione — Principio di precauzione)

    GU C 382 del 13.11.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 382/16


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine — Italia) — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

    (Causa C-111/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Alimenti e mangimi geneticamente modificati - Misure di emergenza - Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 - Mantenimento o rinnovo della misura - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 34 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Articoli 53 e 54 - Presupposti d’applicazione - Principio di precauzione))

    (2017/C 382/18)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Udine

    Imputati nel procedimento principale

    Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev’essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest’ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.

    2)

    L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest’ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall’altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.

    3)

    L’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev’essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.


    (1)  GU C 191 del 30.5.2016.


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