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Document 62016CA0060

    Causa C-60/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento)

    GU C 382 del 13.11.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 382/15


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

    (Causa C-60/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 28 - Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente - Termine per effettuare il trasferimento - Durata massima del trattenimento - Calcolo - Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento - Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento))

    (2017/C 382/17)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

    Parti

    Ricorrente: Mohammad Khir Amayry

    Convenuto: Migrationsverket

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;

    esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.

    2)

    L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.

    3)

    L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.


    (1)  GU C 111 del 29.3.2016.


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