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Document 62016CA0060
Case C-60/16: Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 September 2017 (request for a preliminary ruling from the Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Sweden) — Mohammad Khir Amayry v Migrationsverket (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national — Article 28 — Detention for the purposes of transfer of an applicant for international protection to the Member State responsible — Deadline for carrying out the transfer — Maximum period of detention — Calculation — Request to take charge accepted before the detention — Suspension of the implementation of the transfer decision)
Causa C-60/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento)
Causa C-60/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento)
GU C 382 del 13.11.2017, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/15 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket
(Causa C-60/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 28 - Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente - Termine per effettuare il trasferimento - Durata massima del trattenimento - Calcolo - Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento - Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento))
(2017/C 382/17)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Mohammad Khir Amayry
Convenuto: Migrationsverket
Dispositivo
1) |
L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
|
2) |
L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico. |
3) |
L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata. |