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Document 62016CA0057
Case C-57/16 P: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 September 2018 — ClientEarth v European Commission (Appeal — Access to documents of the EU institutions — Regulation (EC) No 1049/2001 — Regulation (EC) No 1367/2006 — Impact assessment report, draft impact assessment report and opinion of the Impact Assessment Board — Legislative initiatives in respect of environmental matters — Refusal to grant access — Disclosure of the documents requested in the course of the proceedings — Continuing interest in bringing proceedings — Exception relating to the protection of the ongoing decision-making process of an EU institution — General presumption)
Causa C-57/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — ClientEarth / Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto — Iniziative legislative nel settore ambientale — Diniego di accesso — Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti — Permanenza dell’interesse ad agire — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione — Presunzione generale)
Causa C-57/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — ClientEarth / Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto — Iniziative legislative nel settore ambientale — Diniego di accesso — Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti — Permanenza dell’interesse ad agire — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione — Presunzione generale)
GU C 399 del 5.11.2018, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — ClientEarth / Commissione europea
(Causa C-57/16 P) (1)
((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto - Iniziative legislative nel settore ambientale - Diniego di accesso - Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti - Permanenza dell’interesse ad agire - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione - Presunzione generale))
(2018/C 399/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer, J. Wolfhagen e F. Heringa, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. J. Heliskoski, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 novembre 2015, ClientEarth/Commissione (T-424/14 e T-425/14, EU:T:2015:848), è annullata. |
2) |
La decisione della Commissione europea del 1o aprile 2014, che nega l’accesso a una relazione sulla valutazione d’impatto riguardante un progetto di strumento vincolante che definisce il quadro strategico per le procedure di ispezione e di sorveglianza incentrate sui rischi e relative alla normativa ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d’impatto, è annullata. |
3) |
La decisione della Commissione europea del 3 aprile 2014, che nega l’accesso a un progetto di relazione sulla valutazione d’impatto riguardante l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello degli Stati membri nel settore della politica ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d’impatto, è annullata. |
4) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da ClientEarth in primo grado nonché nel procedimento di impugnazione. |
5) |
La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano ciascuno le proprie spese relative al procedimento di impugnazione. |