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Document 62015TN0760

    Causa T-760/15: Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione

    GU C 59 del 15.2.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 59/50


    Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione

    (Causa T-760/15)

    (2016/C 059/58)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e M. de Ree, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2015) 7143, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l’«Advanced Pricing Agreement» («APA») avrebbe un carattere selettivo.

    In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato a sufficienza e individualmente che il criterio di selettività è soddisfatto.

    In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto assunto come ambito di riferimento il regime generale olandese dell’imposta sulle società. L’ambito di riferimento corretto per quanto riguarda l’APA sarebbe rappresentato dall’articolo 8b, paragrafo 1, della legge sull’imposta sulle società (Wet op de Vennootschapsbelasting) e dal decreto sui prezzi di trasferimento (Verrekenprijsbesluit). Nell’APA verrebbe semplicemente attuato tale ambito di riferimento.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione valuterebbe in base a un principio di libera concorrenza sancito dal diritto dell’Unione se sussista un vantaggio. Tuttavia il ricorrente fa valere che un siffatto principio non esisterebbe e che nemmeno farebbe parte della valutazione dell’aiuto di Stato.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l’APA concederebbe un vantaggio alla Starbucks Manufacturing EMEA BV scegliendo il «Transactional Net Margin Method» quale metodo relativo al prezzo di trasferimento.

    La Commissione sostiene a torto che il metodo concordato nell’APA non rappresenterebbe un approccio affidabile per i risultati di mercato. La Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che il compenso corrisposto all’Alki e la maggiorazione del costo dei fagioli verdi non avevano alcun valore effettivo.

    4.

    Quarto motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l’APA concederebbe alla Starbucks Manufacturing EMEA BV un vantaggio dovuto al modo di applicare il «Transactional Net Margin Method».

    La Commissione partirebbe dall’erroneo presupposto che il «Transactional Net Margin Method» concordato nell’APA sia stato applicato in modo erroneo e comporti un vantaggio per la Starbucks Manufacturing EMEA BV. La Commissione non avrebbe in alcun modo dimostrato che, applicando il «Transactional Net Margin Method» in una maniera a suo avviso corretta, si avrebbe un aumento del reddito imponibile e non sussisterebbe alcun vantaggio.

    5.

    Quinto motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe valutato e incluso nella decisione tutti i dati rilevanti e si sarebbe basata su dati anonimi, o quantomeno su dati che non sono mai stati comunicati al governo olandese.


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