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Document 62015TN0746

    Causa T-746/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Biofa/Commissione

    GU C 59 del 15.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 59/46


    Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Biofa/Commissione

    (Causa T-746/15)

    (2016/C 059/53)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Biofa AG (Münsingen, Germania) (rappresentanti: C. Stallberg e S. Knoblich, Rechtsanwälte)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio (GU L 301 del 18 novembre 2015, pag. 42);

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati.

    I dati della ricorrente relativi al fitosanitario VitiSan® sarebbero soggetti alla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1). L’utilizzo di tali dati ai fini dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base violerebbe quindi il diritto alla protezione dei dati della ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà della procedura di approvazione delle sostanze di base.

    L’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe il principio di sussidiarietà delle disposizioni in materia di prodotti fitosanitari, poiché con il fitosanitario VitiSan® della ricorrente, che contiene la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio, sarebbe disponibile un fitosanitario autorizzato contenente una sostanza attiva analoga.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di priorità nella procedura di approvazione delle sostanze di base.

    L’approvazione richiesta dalla ricorrente avente ad oggetto l’idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva impedirebbe, secondo il principio di priorità, l’approvazione di tale sostanza come sostanza di base.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà della ricorrente.

    L’utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe il suo diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate.

    L’utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe anche l’obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate di cui all’articolo 7 della Carta.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento.

    L’utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe inoltre il principio generale di parità di trattamento. Mentre la ricorrente ha dovuto operare notevoli investimenti per l’ottenimento dei dati richiesti ai fini dell’approvazione, tali dati sono stati utilizzati dalla convenuta a vantaggio di terzi che non hanno dovuto soddisfare tali requisiti.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

    L’utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base condurrebbe infine ad una violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente era legittimata a confidare nel fatto che i propri dati, relativi al fitosanitario VitiSan®, sarebbero stati utilizzati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).


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