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Document 62015TN0688

Causa T-688/15 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2015 da Peter Schönberger avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2015, causa F-14/12 RENV, Schönberger/Corte dei conti

GU C 59 del 15.2.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 59/27


Impugnazione proposta il 28 novembre 2015 da Peter Schönberger avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2015, causa F-14/12 RENV, Schönberger/Corte dei conti

(Causa T-688/15 P)

(2016/C 059/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: O. Mader, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione controversa;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza del 30 settembre 2015, Schönberger/Corte dei conti (F-14/12 RENV, RecFP, EU:F:2015:112).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») nell’ordinanza impugnata ha erroneamente applicato l’articolo 81 del suo regolamento di procedura, violando così il diritto del ricorrente di essere ascoltato e il suo diritto ad un processo equo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla sostituzione della motivazione attraverso la presa in considerazione di motivi tardivamente presentati.

Secondo il ricorrente il TFP ha illecitamente dato corso ad una sostituzione della motivazione, in quanto si è basato su motivi tardivamente presentati dalla convenuta.

3.

Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti.

Secondo il ricorrente il TFP ha snaturato la posizione della Corte, in quanto ha sostenuto, nell’ordinanza impugnata, che essa avrebbe dichiarato che una valutazione dei meriti del ricorrente rispetto a quelli degli altri funzionari promuovibili non avrebbe portato alla promozione del ricorrente, sebbene la Corte dei conti si sia limitata a dichiarare che il ricorrente non sarebbe stato automaticamente promosso, se vi fossero stati più posti disponibili.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea applicazione di un criterio di promozione.

Il ricorrente, inoltre, ritiene che il TFP, per la valutazione dei suoi meriti, abbia illegittimamente applicato un criterio di promozione che oltrepassa i criteri della Corte ed è inutilmente rigido, in quanto è richiesta la prova che il ricorrente fosse, tra i 53 funzionari promuovibili, quello con i meriti più alti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla valutazione comparativa erroneamente svolta del grado di responsabilità assunto.

Il ricorrente, ancora, lamenta che la valutazione comparativa del grado di responsabilità assunto è stata svolta dal TFP non basandosi su di elementi di fatto e supponendo, erroneamente, un’automatica priorità dei capi unità.

6.

Sesto motivo, vertente sull’erronea valutazione della percentuale di promozione applicabile.

Il ricorrente a tal proposito sostiene che la questione della percentuale di promozione applicabile riguardi il merito della controversia. Non avrebbe quindi dovuto essere trattata nell’ambito dell’esame della ricevibilità.

7.

Settimo motivo, vertente sull’erronea applicazione del principio di parità di trattamento.

Il ricorrente, infine, fa valere che il TFP ha applicato erroneamente il principio di parità di trattamento, e non in conformità alla giurisprudenza costante, in quanto non ha riconosciuto che tale principio è violato laddove le istituzioni travalichino il loro margine di discrezionalità e adottino misure, con distinzioni arbitrarie, che sono contrarie alle disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.


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