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Document 62015CN0416
Case C-416/15: Request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel București (Romania) lodged on 29 July 2015 — Selena România SRL v Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
Causa C-416/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
Causa C-416/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
GU C 346 del 19.10.2015, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
(Causa C-416/15)
(2015/C 346/08)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Selena România SRL
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București
Interveniente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio (1) [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan prima del 17/01/2013, vale a dire nel 2012, ma dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (2) [che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese]. |
2) |
Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, si applichi anche nell’ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17/01/2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione (3) [che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni], ma successivo all’adozione del regolamento (UE) n. 791/2011 del Consiglio. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 134, pag. 12).