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Document 62015CN0416

    Causa C-416/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

    GU C 346 del 19.10.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 346/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

    (Causa C-416/15)

    (2015/C 346/08)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Bucureşti

    Parti

    Ricorrente: Selena România SRL

    Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

    Interveniente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio  (1) [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan prima del 17/01/2013, vale a dire nel 2012, ma dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio  (2) [che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese].

    2)

    Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, si applichi anche nell’ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell’Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17/01/2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione  (3) [che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni], ma successivo all’adozione del regolamento (UE) n. 791/2011 del Consiglio.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 134, pag. 12).


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