Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0175

    Causa C-175/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 20 aprile 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 20 aprile 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

    (Causa C-175/15)

    (2015/C 236/33)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Parti

    Ricorrente: Taser International Inc.

    Convenuti: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

    Questioni pregiudiziali

    Se l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che con l’espressione «casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento» si intende anche la situazione in cui le parti di un contratto di cessione dei diritti su un marchio registrato in uno Stato membro dell’Unione europea hanno stabilito, in modo inequivocabile ed incontestato, di attribuire la competenza a conoscere qualsiasi controversia riguardante l’adempimento degli obblighi contrattuali ai giudici di uno Stato che non è membro dell’Unione europea e nel quale il ricorrente ha il proprio domicilio (sede), mentre il ricorrente ha adito il giudice di uno Stato membro dell’Unione europea, nel territorio del quale ha il proprio domicilio (sede) il convenuto.

    In caso di risposta affermativa:

    Se l’articolo 23, paragrafo 5, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che non si riferisce ad una clausola attributiva di competenza in favore di uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di modo che il giudice adito in forza dell’articolo 2 del regolamento determinerà la competenza secondo le norme di diritto internazionale privato della propria legge nazionale.

    Se una controversia avente ad oggetto l’esecuzione, per mezzo dell’autorità giurisdizionale, dell’obbligo di cedere i diritti su un marchio registrato in uno Stato membro dell’Unione europea, assunto con un contratto concluso fra le parti della medesima controversia, possa essere considerata riferita ad un diritto per il quale «è prescritto il deposito ovvero la registrazione», ai sensi dell’articolo 22, punto 4, del regolamento, tenuto conto del fatto che, secondo la legge dello Stato in cui il marchio è stato registrato, la cessione dei diritti su un marchio è sottoposta alla trascrizione nel Registro dei marchi ed alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della proprietà industriale.

    In caso di risposta negativa, se l’articolo 24 del regolamento osti a che un giudice adito in forza dell’articolo 2 del regolamento, in una situazione come quella descritta nella suesposta questione preliminare, accerti di non essere competente a decidere la causa, anche se il convenuto è comparso dinanzi a tale giudice, compreso nell’ultimo grado di giudizio, senza contestare la competenza.


    (1)   GU L 12, pag. 1.


    Top