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Document 62015CA0700

    Causa C-700/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 — Principio attivo quale componente essenziale — Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata — Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali)

    GU C 46 del 13.2.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/9


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija

    (Causa C-700/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 - Principio attivo quale componente essenziale - Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata - Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali))

    (2017/C 046/12)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti

    Ricorrente: LEK Farmacevtska Družba d.d.

    Convenuta: Republika Slovenija

    Dispositivo

    1)

    La voce 3004 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che non devono essere automaticamente classificati in tale voce i prodotti rientranti nella nozione di «medicinale», ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011.

    2)

    La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che dei prodotti, come quelli in esame nel procedimento principale, aventi effetti benefici sulla salute in generale e il cui componente essenziale è un principio attivo contenuto in complementi alimentari classificati nella voce 2106 di detta nomenclatura, nonostante vengano presentati dal fabbricante come medicinali e vengano commercializzati e venduti come tali, rientrano nella voce summenzionata.


    (1)  GU C 111 del 29.3.2016.


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