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Document 62015CA0570

    Causa C-570/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) — Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza)

    GU C 382 del 13.11.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 382/8


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

    (Causa C-570/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Applicazione dei regimi di sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza))

    (2017/C 382/08)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: X

    Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

    Dispositivo

    L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esercita un’attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha svolto, durante l’anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5 % delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, non deve essere considerata una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.


    (1)  GU C 38 del 1o.2.2016.


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