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Document 62015CA0171

Causa C-171/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafo 2 — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Cause di esclusione facoltative — Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale — Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità — Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici — Direttiva 89/665/CEE — Sindacato giurisdizionale)

GU C 46 del 13.2.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

(Causa C-171/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2 - Situazione personale del candidato o dell’offerente - Cause di esclusione facoltative - Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale - Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità - Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici - Direttiva 89/665/CEE - Sindacato giurisdizionale))

(2017/C 046/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Connexxion Taxi Services BV

Convenuti: Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un’amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d’appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale.

2)

Le disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare quelle dell’articolo 2 e dell’allegato VII A, punto 17, della medesima, interpretate alla luce del principio della parità di trattamento, nonché dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico ad un offerente che ha commesso un grave errore professionale, per il fatto che l’esclusione di tale offerente dalla procedura di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni della gara d’appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o meno di tale sanzione.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


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