Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0825

    Causa T-825/14: Ricorso proposto il 18 dicembre 2014 — IREPA/Commissione e Corte dei conti

    GU C 65 del 23.2.2015, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/45


    Ricorso proposto il 18 dicembre 2014 — IREPA/Commissione e Corte dei conti

    (Causa T-825/14)

    (2015/C 065/62)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus (Salerno, Italia) (rappresentante: F. Tedeschini, avvocato)

    Convenute: Commissione europea, Corte dei conti dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la nota di addebito n. 3241411395 del 30 settembre 2014 della Commissione europea, con cui è stato richiesto ad IREPA il versamento dell’importo di 4 58  347,35 euro sul conto corrente bancario della Commissione europea entro il 7 novembre 2014;

    Annullare la nota della Commissione europea prot. Ares (2013) 2644562 del 12 luglio 2013, nonché dell’allegata relazione della Corte dei conti europea del 27 febbraio 2013, recante la lettera di pre-informazione precedente un ordine di recupero in relazione al programma di raccolta dati italiano per il 2010;

    Annullare la nota della Commissione Europea prot. Ares (2014) 2605588, del 6 agosto 2014, recante la seconda lettera di pre-informazione precedente un ordine di recupero in relazione al Programma di raccolta dati italiano per il 2010.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro le contestazioni della Commissione, anche sulla base delle deduzioni della Corte dei conti, relative alla legittimità dei costi sostenuti dalla ricorrente per il personale e per l’assistenza esterna a proposito del Programma nazionale di raccolta dati per la pesca (annualità 2010), dalle quali è scaturita la richiesta della restituzione sia della quota comunitaria, sia di quella nazionale.

    A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo alla contestazione inerente il «Costo del personale» e vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1078/08 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, e dell’art. 16 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; nonché sulla violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    Si fa valere a questo riguardo che la richiesta di restituzione delle somme relative agli «Staff Costs» è illegittima perché la disciplina, generale ed astratta, dell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1078/08 va interpretata in raffronto alle specifiche modalità attuative del Programma Nazionale.

    Si fa anche valere che la Commissione europea ha approvato in sede di budget 2009 le specifiche modalità previste nel Programma Nazionale, generando in tal modo un legittimo affidamento circa la legittimità delle stesse anche per il 2010.

    Sarebbe anche illegittima la contestazione inerente il mancato esperimento di procedure di gara per l’affidamento degli incarichi di raccolta dati mediante questionari, in quanto l’art. 16, lett. e), della Direttiva 2004/18/CE esclude i servizi «concernenti i contratti di lavoro» dall’applicazione delle disposizioni sulle procedure di aggiudicazione

    2.

    Secondo motivo, relativo ai «costi di assistenza esterna» e vertente sulla violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1078/2008, dell’art. 16 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca; nonché sulla violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    Si fa valere a questo riguardo che la censura inerente il mancato esperimento di una procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico alla Società Studio Nouvelle S.r.l. si pone in violazione dell’art. 16, lett. f), della Direttiva 2004/18/CE, che esclude i relativi servizi dall’applicazione della disciplina degli appalti. Ad ogni modo, l’IREPA ha esperito una procedura pro competitiva mediante invito di cinque operatori nel rispetto dei principi sottesi alle gare pubbliche.

    Si fa anche valere che la contestata mancanza di dati inerenti i controlli effettuati sul servizio prestato da Studio Nouvelle S.r.l. è illegittima per violazione dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 199/2008, che non individua le specifiche modalità di controllo, le quali sono invece state indicate nel Piano Nazionale approvato dalla Commissione europea, generando anche su ciò legittimo affidamento sulla loro legittimità.

    Secondo la ricorrente, il contestato inserimento nella richiesta di rimborso di spese che lo Stato non aveva ancora effettivamente sostenuto è illegittimo in quanto le somme rendicontate erano state imputate al Programma Nazionale 2009/2010, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1078/2008 e la stessa Commissione ha approvato tale tipologia di rendicontazione in riferimento alla documentazione relativa al programma 2008, generando anche su ciò legittimo affidamento sul pagamento.


    Top