EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0820

Causa T-820/14: Ricorso proposto il 20 dicembre 2014 — Delta Group agroalimentare/Commissione

GU C 65 del 23.2.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/43


Ricorso proposto il 20 dicembre 2014 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-820/14)

(2015/C 065/59)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulli e non avvenuti e comunque annullare la lettera Prot. SM/FUN S/2622874 del 28.07.2014 della Commissione Europea — Direttore Generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale Jerry Plewa, indirizzata al Direttore Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea del Ministero delle politiche agricole e forestali dell’Italia Felice Assenza, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 19.11.2014, nella parte in cui respinge l’istanza dell’Italia con riguardo alle misure di sostegno da 6 a 9 richieste ai sensi dell’art. 220, Reg. (UE) n. 1308/2013 ed in particolare quelle relative alle imprese di macellazione degli animali abbattuti in esecuzione delle misure sanitarie contro la diffusione dell’influenza aviaria e ai relativi danni commerciali, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) del 10 ottobre 2014, n. 1071 della Commissione relativo alle misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, pubblicato nella GUUE in data 11.10.2014, nella parte in cui esclude dalle misure di sostegno adottate ai sensi dell’art. 220, Reg. (UE) 1308/2013 le imprese di macellazione degli animali abbattuti in esecuzione delle misure sanitarie contro la diffusione dell’influenza aviaria ed i relativi danni commerciali;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 3 motivi.

1.

Primo motivo relativo alla violazione dell’art. 40 § 2 TFUE ed in particolare del principio di non discriminazione, con errore manifesto di valutazione e sviamento di potere

Si fa valere a questo riguardo che, poiché le medesime misure di biosicurezza che hanno danneggiato gli allevamenti di galline ovaiole di Imola, Lugo, Mordano ed Occhiobello, ammessi alle misure di sostegno di cui al Reg. (UE) n. 1071/2014, hanno danneggiato anche la ricorrente che doveva ricevere in consegna quei capi abbattuti per farli macellare e rivenderli ai propri clienti, escludere dalle misure di sostegno l’impresa che doveva ricevere in consegna per la commercializzazione quei capi colpiti ed includervi solo l’impresa che li aveva allevati significa operare un’illegittima discriminazione tra operatori della filiera, in contrasto con l’art. 40 § 2 TFUE. L’art. 40 § 2 TFUE d’altronde prevede espressamente «sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti».

2.

Secondo motivo relativo alla violazione dell’art. 220 del Reg. (UE) n. 1308/2013

Si fa valere a questo riguardo che l’art. 220 § 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 1308/2013, prevede le misure di sostegno del mercato per tenere conto delle limitazioni agli scambi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali. Il danno che colpisce gli scambi rappresenta quindi proprio il danno da compensare nell’ambito delle misure di cui all’art. 220 Reg. (UE) n. 1308/2013 e non può essere considerato un danno indiretto rispetto al danno che colpisce la fase anteriore agli scambi commerciali (danni all’allevamento).

3.

Terzo motivo relativo alla violazione di forme sostanziali ed in particolare dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 182/2011

Si fa valere a questo riguardo che la decisione della Commissione di rigettare la richiesta dell’Italia di includere nelle misure di sostegno le imprese commerciali e i danni commerciali, di cui alla lettera impugnata è stata assunta senza previo parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e quindi in violazione delle forme sostanziali previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011, applicabile a seguito del rinvio operato dall’art. 229 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a sua volta richiamato dall’art. 220 del medesimo Regolamento.


Top