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Document 62014TN0671

Causa T-671/14: Ricorso presentato il 19 novembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commissione

GU C 439 del 8.12.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/30


Ricorso presentato il 19 novembre 2014 — Bayerische Motoren Werke/Commissione

(Causa T-671/14)

(2014/C 439/41)

lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (Mandatari ad litem: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la somma di 2 8 2 57  273 Euro, corrispondente alla quota dell’aiuto di 4 5 2 57  273 Euro richiesta eccedente l’importo di 17 milioni di Euro;

in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno la somma di 22,5 milioni di Euro esenti da obbligo di notifica ex articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 (1);

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i motivi seguenti:

1.

primo motivo: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

a parere della ricorrente, la convenuta ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nella parte in cui non ha adempiuto al proprio obbligo di esame attento ed imparziale ed avendo dichiarato in modo manifestamente erroneo che la comunicazione relativa ai criteri di valutazione approfondita degli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimenti è integralmente applicabile.

la ricorrente sostiene inoltre che, qualora la convenuta avesse correttamente valutato la posizione occupata dalla ricorrente sul mercato, non avrebbe potuto procedere ad una valutazione approfondita. Effettuando un esame approfondito senza aver preventivamente determinato la posizione della ricorrente sul mercato applicandole un trattamento discriminatorio sulla base del mercato medesimo, la convenuta è manifestamente incorsa in un errore di valutazione.

2.

secondo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

La ricorrente deduce inoltre che limitando, in modo manifestamente erroneo, l’effetto di incentivazione e l’opportunità dell’aiuto alla differenza di costi tra Monaco e Lipsia, valutata ex ante in 17 milioni di Euro, la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

la ricorrente deduce a tal riguardo che la Commisione è incorsa in un manifesto errore di valutazione lasciandosi fuorviare da tale differenza di costi nell’operare il proprio esame approfondito e che, in definitiva, tale fissazione e gli automatismi che ne sono derivati hanno impedito all’istituzione medesima di esercitare correttamente il proprio potere discrezionale, in particolare nell’esame dell’opportunità degli effetti dell’aiuto.

3.

motivo dedotto in subordine: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e del regolamento n. 800/2008

in subordine, la ricorrente deduce che, vietando alla Repubblica federale di Germania, in modo manifestamente erroneo, di concedere alla ricorrente un aiuto fondato sul regime di aiuti autorizzato indicato nell‘Investitionszulagengesetz (legge sugli aiuti agli investimenti) per un importo inferiore al limite di 22,5 milioni di Euro, al di là del quale scatta l’obbligo di notifica, la convenuta ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché il reglamento n. 800/2008.

La ricorrente ritiene che limitando in tal modo l’importo degli aiuti al limite fissato ai fini dell’obbligo di notifica, la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione, in eccesso di potere nonché in una illegittima discriminazione della ricorrente rispetto ai beneficiari di aiuti che avrebbero ricevuto l’importo di 22,5 milioni di Euro in esenzione dall’obbligo di notificazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 214, pag. 3).


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