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Document 62014TN0413

Causa T-413/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.

GU C 439 del 8.12.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/29


Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Grigoriadis e a./Parlamento europeo e a.

(Causa T-413/14)

(2014/C 439/39)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grecia), Faidra Grigoriadou (Atene), Ioannis Tsolias (Tessalonicco, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Tessalonicco), Nikolaos Papageorgiou (Atene) e Ioannis Marinopoulos (Atene) (rappresentante: avv. Ch. Papadimitriou)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

constatare che i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie per esonerare esplicitamente dalla partecipazione forzata al programma PSI prevista per i detentori di diritto greco di titoli di debito greci le obbligazioni acquistate dai ricorrenti presso la Repubblica ellenica;

consentire ai ricorrenti, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, di recuperare la totalità del valore delle loro obbligazioni incluse nel programma PSI senza che essi fossero stati consultati e che vi avessero acconsentito; e

accordare, mediante atto, direttiva, regolamento o altra fonte di diritto comunitario di applicazione diretta, un risarcimento di EUR 5 00  000 a ciascun ricorrente per gli inconvenienti, i danni e la grave violazione dei diritti fondamentali sofferti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti cinque motivi:

1.

Primo motivo: gli atti legislativi e non che hanno portato in Grecia alla partecipazione forzata al PSI dei detentori di diritto greco di titoli di debito greci sono puri atti dell’Unione.

2.

Secondo motivo: le misure adottate dal governo greco per far fronte al debito greco sono sostanzialmente quelle prescritte dalle istituzioni dell’Unione europea, segnatamente dalla BCE e dalla Commissione europea.

3.

Terzo motivo: i convenuti hanno omesso di adottare le misure legislative necessarie perché i titoli di debito greci dei ricorrenti fossero esentati esplicitamente negli atti del Consiglio dei ministri greco con i quali sono stati definiti i termini di applicazione del PSI in Grecia.

4.

Quarto motivo: l’omesso esonero esplicito delle loro obbligazioni dalla partecipazione al PSI ha causato ai ricorrenti danni personali gravi e diretti e ha impedito loro il godimento di diritti fondamentali.

5.

Quinto motivo: tutte le misure legislative del governo greco sono state adottate su raccomandazione o, più precisamente, su decisione dell’Eurogruppo, dell’ECOFIN, della BCE e della Commissione europea.


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