Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TB0617

    Causa T-617/14: Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2015 — Pro Asyl/EASO [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Piano operativo per l’invio di una squadra di sostegno per l’asilo nel territorio della Bulgaria — Diniego d’accesso — Non luogo a statuire — Ricorso di annullamento — Registro elettronico dei documenti — Irricevibilità parziale manifesta»]

    GU C 320 del 28.9.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 320/27


    Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2015 — Pro Asyl/EASO

    (Causa T-617/14) (1)

    ([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Piano operativo per l’invio di una squadra di sostegno per l’asilo nel territorio della Bulgaria - Diniego d’accesso - Non luogo a statuire - Ricorso di annullamento - Registro elettronico dei documenti - Irricevibilità parziale manifesta»])

    (2015/C 320/43)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: S. Hilbrans, avvocato)

    Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) (rappresentanti: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della lettera EASO/ED/2014/134 dell’EASO, del 10 giugno 2014.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui esso è diretto all’annullamento della lettera EASO/ED/2014/134 dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), del 10 giugno 2014, recante diniego d’accesso al piano operativo per l’invio di una squadra di sostegno dell’Unione europea in Bulgaria.

    2)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile per il resto.

    3)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 409 del 17.11.2014.


    Top