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Document 62014TB0496

    Causa T-496/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Berry Investments / Consiglio («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro – Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta»)

    GU C 95 del 28.2.2022, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 95 del 28.2.2022, p. 12–12 (GA)

    28.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 95/35


    Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Berry Investments / Consiglio

    (Causa T-496/14) (1)

    («Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro - Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro - Designazione erronea del convenuto - Irricevibilità manifesta»)

    (2022/C 95/48)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Berry Investments Inc. (Monrovia, Liberia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, B. Smulders e S. Delaude, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito in ragione delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    Berry Investments, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


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