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Document 62014CN0463

    Causa C-463/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) l’ 8 ottobre 2014 — «Asparuhovo Lake Investment Company» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

    GU C 439 del 8.12.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 439/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) l’8 ottobre 2014 — «Asparuhovo Lake Investment Company» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

    (Causa C-463/14)

    (2014/C 439/33)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

    Parti

    Ricorrente:«Asparuhovo Lake Investment Company» OOD

    Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera b), della direttiva 2006/112 (1) debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «servizio» ricomprenda anche i casi di contratti di abbonamento aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni di consulenza come quelle oggetto del procedimento principale, nell’ambito dei quali il prestatore del servizio, che dispone di personale qualificato per l’erogazione delle prestazioni, si è messo a disposizione del committente per tutta la durata del contratto e si è impegnato a non concludere contratti aventi oggetto analogo con i concorrenti di detto committente.

    2)

    Se gli articoli 64, paragrafo 1, e 63 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta si verifichi, in caso di prestazioni di consulenza erogate nell’ambito di un contratto di abbonamento, con il decorso del periodo per il quale è stato concordato il pagamento, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha usufruito delle prestazioni per le quali il consulente si è messo a sua disposizione.

    3)

    Se l’articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il soggetto che, nell’ambito di un contratto di abbonamento avente ad oggetto attività di consulenza, eroga le prestazioni è tenuto ad applicare l’IVA su di esse al termine del periodo per il quale è stato concordato il corrispettivo per l’abbonamento o se l’obbligo sorga soltanto quando il committente si è avvalso, nel periodo corrispondente, delle prestazioni del consulente.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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