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Document 62014CN0125

Causa C-125/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 marzo 2014 — Iron & Smith Kft./Unilever NV

GU C 175 del 10.6.2014, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 18 marzo 2014 — Iron & Smith Kft./Unilever NV

(Causa C-125/14)

2014/C 175/28

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Iron & Smith Kft.

Controinteressata: Unilever NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della prova della notorietà di un marchio comunitario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (in prosieguo: la «direttiva»), possa essere sufficiente il fatto che tale marchio goda di notorietà in un solo Stato membro, anche nel caso in cui la domanda di registrazione di marchio nazionale, oggetto di opposizione sul fondamento di tale notorietà, sia stata presentata in un paese diverso da detto Stato membro.

2)

Se, nell’ambito dei criteri territoriali utilizzati per l’esame della notorietà di un marchio comunitario, possano essere applicati i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione all’uso effettivo del marchio comunitario.

3)

Se, qualora il titolare del marchio comunitario anteriore dimostri la notorietà del suo marchio in paesi — che coprano una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea — diversi dallo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di registrazione nazionale, possa essergli richiesto, indipendentemente da ciò, di fornire una prova sufficiente anche per quanto riguarda detto Stato membro.

4)

Se, in caso di risposta negativa alla questione precedente, considerando le peculiarità del mercato interno, possa accadere che un marchio utilizzato in modo intensivo in una parte sostanziale dell’Unione europea non sia noto al pubblico nazionale pertinente e che, pertanto, non venga soddisfatto il secondo requisito per la sussistenza dell’impedimento alla registrazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, non ricorrendo il rischio che il marchio nazionale rechi pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o tragga indebito vantaggio da essi; in tal caso, quali elementi debba dimostrare il titolare del marchio comunitario perché il requisito menzionato sia soddisfatto.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25).


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