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Document 62014CB0159

Causa C-159/14: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’IVA assolta a monte — Nozione di «cessione di beni» — Condizioni per la sussistenza di una cessione di beni — Consegna di beni da parte del vettore direttamente dal fornitore ad un soggetto terzo — Mancata prova dell’effettivo possesso dei beni da parte del fornitore diretto — Mancata cooperazione dei fornitori con le autorità fiscali — Mancato trasbordo della merce — Elementi che giustificano un sospetto di frode fiscale)

GU C 320 del 28.9.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/7


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-159/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - Detrazione dell’IVA assolta a monte - Nozione di «cessione di beni» - Condizioni per la sussistenza di una cessione di beni - Consegna di beni da parte del vettore direttamente dal fornitore ad un soggetto terzo - Mancata prova dell’effettivo possesso dei beni da parte del fornitore diretto - Mancata cooperazione dei fornitori con le autorità fiscali - Mancato trasbordo della merce - Elementi che giustificano un sospetto di frode fiscale))

(2015/C 320/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente:«Koela-N» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionlanata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro ritenga che una cessione di beni non sia stata effettuata, con l’effetto di impedire che l’imposta sul valore aggiunto assolta al momento di tale acquisto possa essere detratta dall’acquirente per il motivo che quest’ultimo non ha ricevuto la merce che ha acquistato ma l’ha spedita direttamente ad un soggetto terzo a cui l’ha rivenduta, o per il motivo che il fornitore diretto di tale acquirente non ha ricevuto la merce che ha acquistato ma l’ha spedita direttamente a quest’ultimo.

2)

La mancata cooperazione con le autorità fiscali da parte dei fornitori a monte di un soggetto passivo nella catena commerciale e il mancato trasbordo della merce di cui trattasi non integrano, da soli, elementi oggettivi sufficienti per concludere che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del suo diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto si collocava nel quadro di una frode fiscale. Siffatte due circostanze costituiscono, nondimeno, elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione, nell’ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto, al fine di determinare se detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del suo diritto alla detrazione si collocava nel quadro di una frode fiscale.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


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