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Document 62013CN0466

    Causa C-466/13 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 da Repsol, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013 , causa T-89/12, Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/13


    Impugnazione proposta il 27 agosto 2013 da Repsol, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-89/12, Repsol YPF/UAMI — Ajuntament de Roses (R)

    (Causa C-466/13 P)

    2013/C 313/23

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Repsol, SA (rappresentanti: L. Montoya Terán e J. Devaureix, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 giugno 2013, nella causa T-89/12, notificata il 28 giugno 2013;

    accogliere tutte le domande presentate dalla ricorrente in primo grado;

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    È necessario correggere una determinata prassi di registrazione dell’UAMI e della giurisprudenza del Tribunale in modo da applicare effettivamente il rapporto di complementarietà esistente tra il carattere distintivo di un marchio anteriore e il suo ambito di tutela.

    2)

    Nella sentenza impugnata il Tribunale è incorso in evidenti contraddizioni tra il ragionamento e le conclusioni raggiunte in merito all’assenza di somiglianza tra i segni (il Tribunale considera che ci siano più differenze che somiglianze, ma dichiara che i marchi sono simili) e al carattere distintivo debole o limitato del marchio anteriore (il Tribunale considera che si tratti di un marchio debole, ma non tiene in conto tale debolezza quando si tratta di valutare l’esistenza di un rischio di confusione).

    3)

    Il Tribunale ha ignorato il fatto che le caratteristiche essenziali e distintive del marchio su cui si fonda l’opposizione (lettera «R» maiuscola dentro un cerchio) non sono monopolizzabili da parte di un terzo, per cui non è stato rispettato l’imperativo di disponibilità dei segni diventati di uso comune sul mercato).

    4)

    Il Tribunale ha ignorato le sentenze pronunciate dal Tribunal Supremo spagnolo in casi analoghi, le quali avrebbero dovuto essere prese in considerazione, dal momento che adottano il punto di vista del consumatore rilevante, cioè il consumatore spagnolo.

    5)

    Dalle considerazioni che precedono emerge che la sentenza del Tribunale è inficiata da errori di diritto. Di conseguenza, occorre annullare tale sentenza, accogliendo la domanda della ricorrente.


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