EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0460

Causa C-460/13 P: Ricorso proposto l’ 8 agosto 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 maggio 2013 , causa T-454/10, Repubblica italiana/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

GU C 352 del 30.11.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/2


Ricorso proposto l’8 agosto 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 maggio 2013, causa T-454/10, Repubblica italiana/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

(Causa C-460/13 P)

2013/C 352/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, S. Varone, Avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav),

Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon),

Commissione Europea,

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),

Confederazione Cooperative Italiane

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza impugnata

Condannare le controparti alle spese di giudizio

Motivi e principali argomenti

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza resa nella causa T-454/10 che ha disposto l’annullamento:

a)

dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 (1) della Commissione articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione «nella parte in cui prevede che il valore di “attività che non rientrano tra quelle di trasformazione vera e propria” sia incluso nel valore di produzione commercializzata degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione».

b)

Dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che prevede il finanziamento degli investimenti e delle azioni connesse alla trasformazione dei prodotti, nella sua interezza.

Per la Repubblica italiana le disposizioni richiamate al punto a) non si pongono in contrasto con il regolamento (CE) n. 1234/2007, introducendo il sostegno ad attività che non sono previste dal regolamento, ma si limitano a dettare, ai fini anche di una maggiore semplificazione, le modalità del calcolo di un valore parametro dell’aiuto comunitario.

L’interpretazione fatta propria dal Tribunale, porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento all’interno delle organizzazioni di produttori di ortofrutta dove l’attività di commercializzazione di uno stesso prodotto sarebbe diversamente sovvenzionata a seconda che l’organizzazione di produttori effettui o meno la fase di trasformazione vera e propria.

Per quanto concerne il punto b) — annullamento dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 è stata rilevata l’erroneità della decisione del Tribunale ove ritiene sussistere una discriminazione nei confronti dei trasformatori privati rispetto ai trasformatori, costituiti in prevalenza sotto forma di cooperativa, aderenti ad organizzazioni di produttori.


(1)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1)

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1)


Top