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Document 62013CN0450

    Causa C-450/13 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 , causa T-396/11, ultra air GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 313 del 26.10.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/12


    Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Donaldson Filtration Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-396/11, ultra air GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-450/13 P)

    2013/C 313/21

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (rappresentanti: N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ultra air GmbH

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-396/11, respingendo quindi il ricorso di annullamento proposto dalla ultra air GmbH avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, del 18 maggio 2011, procedimento R 374/2010-4;

    condannare la ultra air GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione avverso la menzionata decisione del Tribunale viene sostanzialmente motivata come segue:

    1)

    Mancata valutazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico generale

    Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto non prendendo in considerazione nella sentenza impugnata, contrariamente alla giurisprudenza della Corte investita della presente impugnazione, la circostanza che il principio giuridico generale dell’eccezione di abuso di diritto, il quale consente ed esige una valutazione delle circostanze del caso di specie, debba essere osservato anche nell’ambito del diritto comunitario in materia di marchi. Il Tribunale si sarebbe invece limitato unicamente a dichiarare che l’azione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (1) è un’azione accessibile a tutti [Popularantrag] e, pertanto, non ha proceduto a valutare le circostanze dedotte nel caso di specie.

    Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che sebbene il legislatore abbia concepito la procedura di nullità di un marchio ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 come procedura accessibile a tutti, tuttavia ciò non osterebbe alla presa in considerazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico universale, che deve essere osservato anche nell’ambito del diritto comunitario.

    Invero, l’esclusione delle domande viziate da abuso di diritto non sarebbe paragonabile all’introduzione del requisito della prova dell’esistenza di un interesse ad agire in capo al richiedente e, di conseguenza, non comporterebbe neppure una limitazione della legittimazione attraverso l’introduzione di determinate condizioni aggiuntive. A favore della rilevanza dell’eccezione di abuso di diritto nell’ambito dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deporrebbe inoltre il fatto che il legislatore ha concepito la procedura di nullità come attivabile su istanza di parte e una dichiarazione d’ufficio della nullità di un marchio registrato sarebbe assolutamente impossibile.

    2)

    Mancata valutazione delle concrete circostanze del caso di specie

    Poiché il Tribunale avrebbe negato alla ricorrente la presa in considerazione dell’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico universale, non sarebbero state valutate le circostanze particolari del caso di specie, le quali farebbero apparire viziata da abuso di diritto la presentazione della domanda di nullità del marchio «ultrafilter international», CTM 001121839 da parte della ultra air GmbH.

    La richiedente infatti, attraverso il proprio uso del segno controverso, intenderebbe strumentalizzare a proprio vantaggio la notorietà del marchio da essa contestato, inducendo consapevolmente in errore il pubblico di riferimento, e mirerebbe a suscitare l’erronea impressione che esso rientri nella tradizione del rinomato predecessore della ricorrente.

    Inoltre il Tribunale non avrebbe valutato a sufficienza il ruolo del gestore della ultra air GmbH quale richiedente nella procedura di nullità del marchio «ultrafilter international», CTM 001121839, il quale durante la sua attività presso la ricorrente sarebbe stato personalmente ed esclusivamente responsabile della registrazione del marchio che ora esso impugna. Tutti i documenti prodotti nella procedura di registrazione per dimostrare il radicamento del marchio contestato sarebbero stati da lui stesso presentati e in parte addirittura proprio da lui redatti e sarebbero stati nella sua esclusiva disponibilità.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione consolidata) (GU L 78, pag. 1).


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