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Document 62013CN0200

Causa C-200/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013 , T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea

GU C 171 del 15.6.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-200/13 P)

2013/C 171/43

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Saderat Iran, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10;

statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso proposto dalla Bank Saderat avverso le misure controverse;

condannare la Bank Saderat alle spese sostenute dal Consiglio nel procedimento di primo grado e nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio, sia viziata dai seguenti errori di diritto:

1)

il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, che la Bank Saderat era legittimata ad invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto essere considerata un’emanazione dello Stato iraniano;

2)

il Tribunale ha errato nel dichiarare che uno dei motivi per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non era sufficientemente preciso;

3)

il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza relativa alla comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio;

4)

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i motivi addotti per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non fossero corroborati da elementi di prova, allorché:

ha omesso di prendere in considerazione il fatto che gli elementi di prova relativi al sostegno fornito dalla Bank Saderat alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran provenivano da fonti riservate;

ha omesso di prendere in considerazione il riferimento contenuto nella risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla Bank Saderat in relazione alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran

ha erroneamente considerato che il Consiglio avrebbe dovuto produrre informazioni dettagliate relative alla gestione da parte della Bank Saderat di lettere di credito di due entità designate come implicate nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.


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