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Document 62013CN0200
Case C-200/13 P: Appeal brought on 16 April 2013 by Council of the European Union against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 5 February 2013 in Case T-494/10: Bank Saderat Iran v Council of the European Union
Causa C-200/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013 , T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea
Causa C-200/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013 , T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea
GU C 171 del 15.6.2013, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/22 |
Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-200/13 P)
2013/C 171/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)
Altre parti nel procedimento: Bank Saderat Iran, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 febbraio 2013, T-494/10; |
— |
statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso proposto dalla Bank Saderat avverso le misure controverse; |
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condannare la Bank Saderat alle spese sostenute dal Consiglio nel procedimento di primo grado e nella presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio sostiene che la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2013, T-494/10, Bank Saderat Iran/Consiglio, sia viziata dai seguenti errori di diritto:
1) |
il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, che la Bank Saderat era legittimata ad invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto essere considerata un’emanazione dello Stato iraniano; |
2) |
il Tribunale ha errato nel dichiarare che uno dei motivi per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non era sufficientemente preciso; |
3) |
il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza relativa alla comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio; |
4) |
il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i motivi addotti per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Saderat non fossero corroborati da elementi di prova, allorché:
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