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Document 62013CN0176

Causa C-176/13 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013 , T-176/13, Bank Mellat/Consiglio dell’Unione europea

GU C 171 del 15.6.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/20


Impugnazione proposta il 9 aprile 2013 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, T-176/13, Bank Mellat/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-176/13 P)

2013/C 171/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Mellat, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2013, T-496/10;

statuire definitivamente sulla controversia e respingere il ricorso proposto dalla Bank Mellat avverso le misure controverse;

condannare la Bank Mellat alle spese sostenute dal Consiglio nei procedimenti di primo grado e d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2013, T-496/10, Bank Mellat/Consiglio, sia viziata dai seguenti errori di diritto:

1)

il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare, con riferimento alla ricevibilità del ricorso, che la Bank Mellat era legittimata ad invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto essere considerata un’emanazione dello Stato iraniano;

2)

il Tribunale ha errato nel dichiarare che taluni motivi per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat non erano sufficientemente precisi;

3)

il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza relativa alla comunicazione delle informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio;

4)

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i motivi addotti per l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat non soddisfacessero i presupposti per la sua inclusione negli atti giuridici in questione e non fossero corroborati da elementi di prova, allorché:

ha omesso di prendere in considerazione la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite secondo la quale la Bank Mellat ha consentito alle entità iraniane associate al programma relativo alle armi nucleari, ai missili e alla difesa di effettuare transazioni;

ha omesso di prendere in considerazione il fatto che gli elementi di prova relativi al sostegno fornito dalla Bank Mellat alle attività nucleari dell’Iran provenivano da fonti riservate;

ha erroneamente considerato che l’ammissione della Bank Mellat di aver prestato servizi bancari ad un’entità coinvolta nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran prima della designazione di quest’ultima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fosse insufficiente a giustificare l’imposizione di misure restrittive nei confronti della Bank Mellat.


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