EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0449

Causa C-449/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance d’Orléans — Francia) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Credito al consumo — Direttiva 2008/48/CE — Obbligo di fornire informazioni precontrattuali — Obbligo di verificare la solvibilità del debitore — Onere della prova — Modalità di prova)

GU C 65 del 23.2.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance d’Orléans — Francia) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato

(Causa C-449/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Direttiva 2008/48/CE - Obbligo di fornire informazioni precontrattuali - Obbligo di verificare la solvibilità del debitore - Onere della prova - Modalità di prova))

(2015/C 065/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d’instance d’Orléans

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance

Convenuti: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, nata Savary, Florian Bonato

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che:

da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l’onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,

dall’altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un’inversione dell’onere della prova dell’esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.

2)

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall’altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

3)

L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


Top