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Document 62013CA0428

Causa C-428/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un’accisa — Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %)

GU C 439 del 8.12.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA

(Causa C-428/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Armonizzazione delle legislazioni - Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE - Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato - Determinazione di un’accisa - Principio che stabilisce un’aliquota d’accisa per tutte le sigarette - Facoltà degli Stati membri di stabilire un’accisa minima - Sigarette della classe di prezzo meno elevata - Normativa nazionale - Categoria specifica di sigarette - Fissazione dell’accisa nella misura del 115 %))

(2014/C 439/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

Dispositivo

Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un’accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un’accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.


(1)  GU C 313 del 26.10.2013.


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