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Document 62013CA0341
Case C-341/13: Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 September 2014 (request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Cruz & Companhia Lda v Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Reference for a preliminary ruling — Protection of the European Union’s financial interests — Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 — Article 3 — Proceedings relating to irregularities — European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) — Recovery of export refunds wrongly received — Limitation period — Application of a longer national limitation period — General limitation period — Administrative measures and penalties)
Causa C-341/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Perseguimento delle irregolarità — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite — Termine di prescrizione — Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo — Termine di prescrizione di diritto comune — Misure e sanzioni amministrative)
Causa C-341/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Perseguimento delle irregolarità — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite — Termine di prescrizione — Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo — Termine di prescrizione di diritto comune — Misure e sanzioni amministrative)
GU C 421 del 24.11.2014, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Causa C-341/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Perseguimento delle irregolarità - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - Recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite - Termine di prescrizione - Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo - Termine di prescrizione di diritto comune - Misure e sanzioni amministrative))
2014/C 421/17
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Cruz & Companhia Lda
Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Dispositivo
1) |
L’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell’Unione in seguito ad irregolarità constatate dall’organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). |
2) |
Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 5 di tale regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all’adozione di misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento. Sebbene l’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento consenta agli Stati membri di applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli di quattro o tre anni previsti al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, risultanti da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di detto regolamento, l’applicazione di un termine di prescrizione ventennale va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. |