Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0539

Cause riunite T-539/12 e T-150/13: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2015  — Ziegler/Commissione ( «Responsabilità extracontrattuale — Concorrenza — Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio — Traslochi dei funzionari e di altri agenti dell’Unione — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE — Preventivi di comodo — Portata della responsabilità di un’istituzione — Autorità di cosa giudicata — Dovere di diligenza — Nesso causale» )

GU C 65 del 23.2.2015, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/30


Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2015 — Ziegler/Commissione

(Cause riunite T-539/12 e T-150/13) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Concorrenza - Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio - Traslochi dei funzionari e di altri agenti dell’Unione - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Preventivi di comodo - Portata della responsabilità di un’istituzione - Autorità di cosa giudicata - Dovere di diligenza - Nesso causale»))

(2015/C 065/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) e Ziegler Relocation SA (Bruxelles) (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Favart e A. Bailleux, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e A. Bouquet, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento, da un lato, di un presunto danno derivato dall’adozione della decisione C (2008) 926 definitivo della Commissione, del l’11 marzo 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38543 — Servizi di traslochi internazionali), e, dall’altro, di un presunto danno derivante dalla continuazione della pratica dei «preventivi di comodo» in seguito all’adozione della decisione C (2008) 926, tra l’11 marzo 2008 e il 1o gennaio 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ziegler SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-539/12.

3)

La Ziegler Relocation SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-150/13.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013.


Top