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Document 62011TN0526
Case T-526/11: Action brought on 3 October 2011 — Igcar Chemicals v ECHA
Causa T-526/11: Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 — Igcar Chemicals/ECHA
Causa T-526/11: Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 — Igcar Chemicals/ECHA
GU C 347 del 26.11.2011, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 347/41 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 — Igcar Chemicals/ECHA
(Causa T-526/11)
2011/C 347/74
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Igcar Chemicals, SL (Rubí, Spagna) (rappresentante: L. Fernández Vaissieres, abogada)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare il ricorso fondato e ricevibile; |
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Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui fa riferimento all’invio di una fattura per oneri amministrativi e annullare detta fattura; |
— |
Condannare la ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 3 agosto 2011, n. SME (2011)0572, ed alla conseguente cancellazione della fattura per oneri amministrativi (fattura del 5 agosto 2011, n. 10028302).
Si ricorda, a tal proposito, che la società richiedente a suo tempo aveva preregistrato svariate sostanze che intendeva registrare. Antecedentemente a dette registrazioni essa era stata erroneamente qualificata come impresa di piccole dimensioni.
Nel giugno 2011, sulla base dell’art. 13, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 16 aprile 2008, n. 340, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in prosieguo: il «regolamento tariffe e oneri»), l’Agenzia aveva richiesto alla ricorrente di dimostrare di avere diritto alla riduzione della tariffa per le registrazioni ad essa applicata. la ricorrente contestava affermando di essere un’impresa di dimensioni medie, circostanza che era stata volontariamente corretta nel sistema REACH-IT e previamente alla ricezione della richiesta in parola dell’ECHA.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione europea relativamente alla delega all’ECHA dell’imposizione di tariffe o oneri amministrativi e sull’incompetenza dell’ECHA ad adottare la decisione del suo Consiglio di amministrazione 12 novembre 2010 MB/29/2010 («on the classification of charges for which services are levied»).
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2) |
Secondo motivo, vertente sull’irregolarità della delega di poteri di cui all’art. 13, n. 4, del regolamento tariffe e oneri.
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3) |
Terzo motivo, relativo al carattere sanzionatorio della decisione MB/29/2010.
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella fissazione degli oneri amministrativi in discussione. |