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Document 62011TA0383

Causa T-383/11: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Makhlouf/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritti fondamentali» )

GU C 313 del 26.10.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/23


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-383/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritti fondamentali)

2013/C 313/44

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damas, Siria) (rappresentanti: inizialmente P. Grollet e G. Karouni, successivamente G. Karouni e C. Rygaert, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 136, pag. 91), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


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